Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige



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Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Sulla prima colonna si può leggere il testo dello statuto in vigore fino al 16 febbraio 2001.

Sulla seconda colonna sono evidenziate le modificazioni derivanti dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che entrano in vigore il 17 febbraio 2001 (ma con casi particolari deducibili dalle disposizioni transitorie poste in calce al testo).


TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

dall'articolo 4, comma 1 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2




TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE" E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO


CAPO I

Disposizioni generali




TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE" E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO


CAPO I

Disposizioni generali




Art. 1
1. Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

2. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.




Art. 1
1. Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

2. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.




Art. 2
1. Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.


Art. 2
1. Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.


Art. 3
1. La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

2. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia i Bolzano.

3. Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

4. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.





Art. 3
1. La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

2. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia i Bolzano.

3. Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

4. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.





CAPO II

Funzioni della Regione




CAPO II

Funzioni della Regione




Art. 4
1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.


Art. 4
1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.


Art. 5
1. La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) omissis

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.




Art. 5
1. La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) omissis

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.




Art. 6
1. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

2. Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

3. Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.


Art. 6
1. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

2. Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

3. Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.


Art. 7
1. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.




Art. 7
1. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.




CAPO III

Funzioni delle province




CAPO III

Funzioni delle province




Art. 8
1. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.




Art. 8
1. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.




Art. 9
1. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.




Art. 9
1. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.




Art. 10
1. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.

2. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati.

3. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.


Art. 10
1. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.

2. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.

3. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.


Art. 11
1. La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

2. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

3. La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.


Art. 11
1. La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

2. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

3. La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.


Art. 12
1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

3. I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

4. Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.




Art. 12
1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

3. I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

4. Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.




Art. 13
1. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.

2. Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

3. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

4. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.




Art. 13
1. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.

2. Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

3. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

4. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.




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