Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige



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Norme transitorie

(art. 4 della legge costituzionale - estratto)


2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del presidente della provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della provincia fa parte dei Consiglio provinciale. Alla carica di presidente della provincia si applicano le cause dì ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di presidente della provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione dei presidente della provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia. Il segno tracciato solo sul nome dei candidato alla carica di presidente della provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di presidente della provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di presidente della provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di presidente della provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di presidente della provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al presidente della provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto presidente della provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi dei numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di presidente della provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto presidente della provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui à aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di presidente della provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del presidente della provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provincia di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

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